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Mozione 1/00406

iniziative in merito alla produzione di cannabis per uso terapeutico e alla promozione della ricerca scientifica

Atto Camera
 Mozione 1-00406
presentato da LICATINI Caterina
testo presentato Mercoledì 9 dicembre 2020

La Camera,

premesso che:

il decreto del Ministero della salute n. 98 del 28 aprile 2007 riconosce l'efficacia terapeutica del THC (il principale principio attivo della cannabis) e autorizza l'utilizzo di medicinali derivati dalla cannabis, indicati nella terapia farmacologica;

l'accordo tra Ministero della salute e della difesa del 18 ottobre 2014 affida la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM);

due decreti del Ministero della salute successivi (decreto 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 2015 e decreto del 25 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 2018) confermano la centralità dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM) di Firenze nella produzione e disciplinano la trasformazione della cannabis per uso terapeutico o di ricerca, la rimborsabilità delle relative preparazioni magistrali, nonché la formazione professionale concernente i relativi usi terapeutici;

con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 novembre 2015, l'ufficio centrale stupefacenti Ucs della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute svolge anche le funzioni di Organismo statale per la cannabis, la cui istituzione è resa obbligatoria dalle convenzioni delle Nazioni Unite;

il decreto-legge n. 148 del 2017, stabilisce che il medico (qualsiasi medico, specialista o di medicina generale) può prescrivere le preparazioni magistrali a base di cannabis a carico del Servizio sanitario nazionale, se prescritte per la terapia del dolore e per sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, dolore neurogeno, effetti da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da Aids e nell'anoressia nervosa, e per glaucoma e sindrome di Gilles de la Tourette. Inoltre, il medico può prescrivere tali preparazioni anche per altri impieghi, ma al di fuori del regime di rimborsabilità;

la disponibilità di cannabis terapeutica è assicurata attraverso: la produzione nazionale affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (Scfm); l'importazione del prodotto, da conferire allo Scfm per la successiva trasformazione; l'eventuale produzione nazionale, da parte di altri soggetti autorizzati dal Ministero della salute (al momento non ve ne sono);

ogni anno, un decreto dell'ufficio centrale stupefacenti fissa le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita. Il decreto ministeriale dell'11 novembre 2019 ha fissato in 500 chilogrammi la quantità massima di cannabis terapeutica da produrre, individuando quale unico soggetto autorizzato alla produzione lo Scfm di Firenze;

secondo il report «Estimated World Requirements of Narcotic Drugs 2020» dell'International Narcotics Control Board, l'Italia ha un fabbisogno di 1950 chilogrammi all'anno di cannabis medica. A fronte di tale domanda, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero della salute, lo Scfm di Firenze, nel 2019, ha distribuito alle farmacie cannabis per soli 157 chilogrammi, con un totale di vendite ammontante a 860 chilogrammi di cui 252 chilogrammi di prodotti importati dall'Olanda;

insufficiente disponibilità (tra importazione e produzione) di cannabis medica, problemi di produzione o di consegna, code di attesa, ridotto numero di farmacie che fanno preparazioni galeniche, inaccuratezza delle quote annuali di cannabis stimate dalle regioni, rappresentano ostacoli quotidiani che impediscono a migliaia di pazienti di ottenere la terapia o di ottenere una continuità terapeutica;

le difficoltà connesse al reperimento dei prodotti a base di cannabis spingono i pazienti a rivolgersi al mercato nero pur di alleviare le proprie sofferenze e trovare un po' di sollievo, oppure, nel migliore dei casi, all'autoproduzione che fornisce delle garanzie in più sulla qualità, ma lascia privi di tutela giuridica chi ne fa uso;

recenti disposizioni sono intervenute a peggiorare il quadro, aggiungendo limitazioni o creando ulteriore confusione. In particolare, una comunicazione della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute del 23 settembre 2020 ha vietato – in piena emergenza Covid – la consegna a domicilio di medicinali a base di cannabis. Inoltre, grande disorientamento ha creato un decreto del 28 ottobre 2020 del Ministero della salute, (attualmente sospeso) che inseriva il Cbd (cannabidiolo, molecola non psicotropa della cannabis) all'interno della sezione B della tabella dei medicinali derivanti da sostanze stupefacenti;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha inviato all'Onu delle raccomandazioni che dovranno essere votate nella prossima sessione detta Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (Cnd) del 3-4 dicembre 2020, sulla ricollocazione della cannabis all'interno della suddivisione delle sostanze sotto controllo. In particolare l'Oms invita alla rimozione della cannabis dalla tabella IV della convenzione del 1961, ovvero quella che contiene le sostanze «particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto». Inoltre, l'Oms invita alla rimozione del Thc dalla convenzione del 1971. Infine l'Oms, esplicita che le preparazioni di cannabidiolo puro (Cbd), con meno dello 0,2 per cento di Thc, non devono essere sotto controllo internazionale;

la Corte di giustizia europea, con sentenza del 19 novembre 2020 ha stabilito che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (Cbd) legalmente prodotto in un altro Stato membro quando è estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non esclusivamente dalle sue fibre e semi. Tale divieto può, tuttavia, essere giustificato dall'obiettivo di tutelare la salute pubblica, ma non deve andare al di là di quanto necessario per il suo conseguimento. In particolare, per la corte, il Cbd non può rientrare nel novero delle sostanze stupefacenti oggetto di controllo da parte delle convenzioni internazionali del 1961 e 1971,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per rimuovere gli ostacoli per l'approvvigionamento e la continuità terapeutica, aumentando la produzione nazionale con maggiori autorizzazioni a enti pubblici e privati, con maggiori importazioni dall'estero;

2) ad adottare iniziative normative volte a introdurre eccezioni alla configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti, quando le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, siano destinate in via esclusiva all'uso personale del paziente/coltivatore, rendendo tale pratica legale, in conformità con la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 16 aprile 2020, n. 12348);

3) ad adottare iniziative per promuovere e aumentare la ricerca scientifica e l'informazione sulla cannabis medica, anche rendendo autonomo l'Organismo statale per la cannabis dall'Ufficio centrale degli stupefacenti;

4) a votare a favore delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per la ricollocazione della cannabis, nell'ambito della prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (Cnd) del 3-4 dicembre 2020;

5) a revocare il decreto del Ministero della salute del 1° Ottobre 2020 sulla collocazione del Cbd nella sezione B della tabella dei medicinali derivati da stupefacenti, attualmente sospeso in attesa del parere dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità;

6) a ritirare la circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2020 che vieta la consegna a domicilio di medicinali a base di cannabis;

7) ad applicare le disposizioni definite dalle ordinanze della Protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata, di cui al decreto del Ministero della salute 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, anche ai medicinali a base di cannabis;

8) a convocare la Conferenza nazionale sulle droghe per affrontare il tema della gestione del fenomeno del consumo vendita e produzione stupefacenti in maniera più approfondita e organica, così come previsto articolo 1, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che obbliga il Presidente del Consiglio dei ministri a convocare la Conferenza nazionale ogni tre anni, mentre l'ultima in Italia si è svolta nel marzo del 2009 a Trieste.

 

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