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Art. 1.
(Misure per la riduzione dell’uso di attrezzi da pesca in plastica)
1. Al fine di tutelare l’ambiente marino, di prevenire la dispersione in mare e nelle acque interne degli attrezzi da pesca contenenti plastica e di promuovere l’uso di prodotti alternativi, agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano per gli attrezzi da pesca previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, materiali di ridotto impatto ambientale, ecosostenibili e biodegradabili, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, fino all’importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. 2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1. 3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il primo comma dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, eliminando la previsione che le reti possano essere costituite da filati di qualsiasi natura.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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