Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge è finalizzata ad accelerare l’attuazione degli interventi di competenza del Commissario unico nominato ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, finalizzati al superamento delle procedure di infrazione europee avviate per il mancato rispetto della direttiva 91/ 271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue e per garantire la tempestiva ottemperanza dello Stato italiano alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, oggetto di procedura di infrazione europea, gli stessi interventi sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 2-ter. Visto il carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di cui al comma 2-bis, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso comunque denominati nonché i termini previsti per le procedure di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti della metà e hanno carattere perentorio. In caso di mancato rispetto dei medesimi termini, l’amministrazione inadempiente rimborsa al Commissario unico gli oneri istruttori eventualmente sostenuti. 2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter previsti per l’espressione di pareri e di atti di assenso comunque denominati, nonché per l’effettuazione delle procedure di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli stessi si intendono acquisiti o effettuati con esito positivo. Restano ferme le responsabilità in capo agli enti e alle amministrazioni che entro i termini previsti non hanno fornito il parere o l’atto di assenso. 2-quinquies. Nelle procedure espropriative poste in essere da Commissario unico in relazione agli interventi di cui al comma 2-bis, i termini di legge previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».
Art. 3.
(Attribuzione del ruolo di autorità ambientale al Commissario unico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui all’articolo 2 del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, lo stesso è individuato quale autorità competente per le procedure di valutazione ambientale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Nello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di propria competenza, il Commissario unico applica le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le normative delle regioni interessate vigenti in materia. In particolare, in attuazione dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Commissario unico istituisce un’apposita Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i cui membri sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta delle regioni interessate.
Art. 4.
(Conferenza di servizi permanente)
1. Il Commissario unico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, può chiedere alle regioni interessate l’istituzione di una conferenza di servizi permanente, in cui siano rappresentati tutti gli enti regionali chiamati a esprimere pareri o atti di assenso comunque denominati sui progetti relativi ai predetti interventi. Nell’ambito di tale conferenza di servizi, nei casi di assenza del rappresentante di un’amministrazione, ovvero di partecipazione di un rappresentante privo dei necessari poteri deliberativi, si intende comunque acquisito l’assenso dell’amministrazione interessata.
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