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Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge prevede l’utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti al fine di contribuire alla tutela della biodiversità e al sostentamento delle api.
Art. 2.
(Utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti)
1. Il 5 per cento delle terre pubbliche e private, sia incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, come definite ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, sia coltivate, è utilizzato per la coltura con essenze erbacee, arbustive e arboree mellifere, destinate al sostentamento delle api domestiche e solitarie e degli insetti impollinatori in generale.
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