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Disposizioni sull'utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti

Disponibile
PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni in materia di utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti

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Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge prevede l’utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti al fine di contribuire alla tutela della biodiversità e al sostentamento delle api.

Art. 2.

(Utilizzo delle terre pubbliche e private per la creazione di spazi fioriti)

1. Il 5 per cento delle terre pubbliche e private, sia incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, come definite ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, sia coltivate, è utilizzato per la coltura con essenze erbacee, arbustive e arboree mellifere, destinate al sostentamento delle api domestiche e solitarie e degli insetti impollinatori in generale.

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