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Introduzione dell’art. 75-ter in materia di produzione e detenzione di cannabis per uso personale

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PROPOSTA DI LEGGE

Introduzione dell’articolo 75-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione e detenzione di cannabis per uso personale

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La presente proposta di legge introduce nuove disposizioni in materia di coltivazione della cannabis al fine di scoraggiare il ricorso al mercato illegale e alle mafie e di contrastare i pregiudizi connessi all’assunzione di tale sostanza. Quando l’attività di coltivazione della cannabis non sia concretamente idonea né sufficiente a ledere il bene giuridico della salute pubblica né a favorire la circolazione della droga alimentandone il mer- cato, non può risultare configurabile il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, costituendo tale attività una condotta inoffensiva, in linea con quanto affermato dalla recente giurisprudenza, consolidatasi negli ultimi anni e confermata recentemente dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12348 del 16 aprile 2020.

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Art. 1.

1. Dopo l’articolo 75-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« Art. 75-ter. – 1. In caso di attività di coltivazione di cannabis di minime dimensioni, svolte in forma domestica e che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modesto quantitativo di prodotto ricavabile e per la mancanza di ulteriori circostanze dell’azione che ne indichino l’immissione nel mercato delle sostanze stupefacenti appaiono destinate in via esclusiva ad un uso personale del coltivatore, non si applicano le disposizioni degli articoli 73 e 75 ».

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