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Lex - "Modifiche al d.lgs. n. 152/2006, concernenti le funzioni di controllo ambientale

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PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le funzioni di controllo ambientale e la repressione dell’illecito abbandono di rifiuti

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Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure finalizzate a prevenire le conseguenze dannose per l’ambiente, quali l’inquinamento, il degrado urbano e i rischi sanitari, derivanti dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti, tramite il potenziamento delle risorse e degli strumenti utilizzati per il controllo ambientale da parte degli enti competenti, nonché a demandare all’ente comunale il compito di irrogare le sanzioni e di gestire i relativi proventi, destinandoli unicamente all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Art. 2.
(Modifica all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 2 dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « g-bis) le modalità mediante le quali assicurano e svolgono le funzioni di controllo del territorio in materia ambientale, attraverso l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto devoluti agli stessi comuni ».

Art. 3.
(Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell’articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « provvede la provincia » sono sostituite dalle seguenti: « provvede il comune »;
b) le parole: « , ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune » sono soppresse.

Art. 4.
(Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell’articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alle province » sono sostituite dalle seguenti: « ai comuni »;
b) le parole: « delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni » sono sostituite dalle seguenti: « e al potenziamento delle funzioni di controllo in materia ambientale, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata quali sistemi di videosorveglianza urbana e di aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti “droni”, al fine di svolgere una più efficace attività di prevenzione ».

Art. 5.
(Introduzione degli articoli 263-bis e 263- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
« Art. 263-bis. – (Istituzione del registro elettronico nazionale) – 1. Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati che hanno comportato l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione delle disposizioni del presente titolo, alle modalità di impiego dei proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie per le funzioni individuate dal presente decreto, nonché alle informazioni relative alle somme pagate in sede amministrativa a seguito del procedimento di cui all’articolo 318-quater.

Art. 263-ter. – (Adozione di linee guida per lo studio e per l’attuazione di buone prassi per la prevenzione dell’illecito ambientale) – 1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno, adotta, con proprio decreto, linee guida per lo studio e per l’attuazione di buone prassi nell’utilizzo di strumenti di tecnologia avanzata per la prevenzione dell’illecito ambientale, con particolare riferimento all’abbandono nel suolo di rifiuti. Le linee guida comprendono elementi e informazioni in ordine ai sistemi di videosorveglianza ur- bana e di aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti “droni”, per coadiuvare i comuni e le province nelle attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo del territorio, anche in collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo, con l’Esercito, con l’Aeronautica militare, con l’Ente nazionale per l’assistenza al volo Spa e con l’Ente nazionale per l’aviazione civile Spa ».

Art. 6. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

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