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Lex - Sicurezza sul lavoro

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Modifica all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori" (presentata il 26 settembre 2019, annunziata il 27 settembre 2019).

Le figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono state istituite nel 1996 dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ». All’articolo 10 del decreto erano descritti i requisiti professionali che tali figure avrebbero dovuto possedere. Tra i requisiti non era presente quello relativo al profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in quanto istituito l’anno successivo con il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, che rappresenta una figura cardine per le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e per tutti gli interventi dedicati a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Con il riordino della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro », sono stati stabiliti, all’articolo 98, i requisiti necessari per acquisire la qualifica di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, escludendo però il requisito relativo al profilo del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Pertanto, con la presente proposta di legge si intende inserirlo tra i requisiti prescritti dalla normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

_____

Art. 1.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, » sono inserite le seguenti: « ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ».

 

Link video di presentazione della proposta su Lex Parlamento:

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