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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l’inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.
2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
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Link video di presentazione della proposta su Lex Parlamento:
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