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Modifica in materia di sanzioni amministrative accessorie per l’abbandono di rifiuti da veicoli

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La presente proposta di legge reca una modifica all’articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto « testo unico ambientale »), al fine di aggravare le previsioni sanzionatorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo per le fattispecie di abbandono di rifiuti, di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 255 del medesimo decreto legislativo. L’abbandono di rifiuti è un illecito amministrativo in relazione al quale, negli ultimi anni, si è registrato un forte aumento: un fenomeno che concerne rifiuti di qualsiasi genere, rilasciati in ambienti urbani o rurali. I luoghi dove i rifiuti vengono abbandonati diventano sistematicamente discariche abusive, precipitando nel degrado ambientale e provocando un concreto pericolo di inquinamento dell’area interessata. L’articolo 255 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede, a seguito di determinate condotte illecite, una sanzione amministrativa pecuniaria: tra queste, per esempio, rilevano le fattispecie di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, ai sensi del quale sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L’abbandono di rifiuti ha natura occasionale e discontinua, consistendo, per l’appunto, nel rilascio del tutto episodico di una quantità di rifiuti tale da provocare un impatto minimo sull’ambiente.

Questa attività illecita è connotata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da una volontà esclusivamente rivolta alla dismissione dei rifiuti e quindi il rifiuto viene definitivamente abbandonato dal suo detentore in un certo luogo, senza alcuna successiva volontà diretta al recupero o allo smaltimento dello stesso. L’articolo 255 prevede che chiunque commette tale condotta illecita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento e tremila euro; mentre a seguito della violazione dell’articolo 232-ter (divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da trenta a centocinquanta euro, che può arrivare fino al doppio se si incorre nel divieto previsto dall’articolo 232- bis (abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi). 

L’abbandono di rifiuti ha conseguenze a livello ambientale smisurate e la sola previsione di sanzioni pecuniarie, a ben vedere, non è bastata a reprimere tali gesti né a prevenire analoghi comportamenti. Ragione per la quale sarebbe opportuno prevedere misure più incisive per colui che trasgredisce le norme di diritto ambientale, volte ad evitare il peggioramento della qualità della vita e del decoro urbano, nonché a prevenire irrimediabili danni all’ambiente. Per tali motivi, la presente proposta di legge introduce la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato dal responsabile delle violazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 255 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.

1. All’articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. All’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 255, commi 1, 1-bis e 2, qualora commesse mediante l’utilizzo di un veicolo, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di sei mesi del veicolo utilizzato dal responsabile della violazione ».

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