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PDL in materia di divieto di apposizione di bollini o scontrini adesivi non biodegradabili

Disponibile

In tema di smaltimento di rifiuti organici l’articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme materia ambientale prevede che la raccolta separata di tali rifiuti deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432- 2002. L’articolo 226-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, invece, pone il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero o non rispondenti a determinate caratteristiche ivi indicate e, al fine di ridurne l’utilizzo, l’articolo 226-ter del medesimo decreto dispone che dal 1° gennaio 2021 è consentita la sola commercializzazione di borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Tuttavia, resta ancora invariata la pratica comune che consiste nell’applicare scontrini adesivi in materiale non biodegradabile su tali sacchetti. Si tratta di un’incongruenza che, di fatto, rischia da sola di vanificare i progressi ottenuti in questi anni nell’ambito della sostituzione dei sacchetti in plastica.

Apporre scontrini non riciclabili su sacchetti realizzati in materiale compostabile è una contraddizione che provoca un doppio problema poiché, da una parte, ostacola il corretto processo di smaltimento del sacchetto, e, dall’altra, esclude la possibilità di riutilizzarlo ai fini della raccolta differenziata come contenitore di rifiuti umidi e organici. È questa la ragione ispiratrice della presente proposta di legge volta a introdurre il divieto di apporre scontrini, adesivi o bollini sulle borse in plastica compostabile impiegate per la vendita di frutta, verdura o altri prodotti ortofrutticoli o direttamente sugli stessi prodotti alimentari, salvi i casi di scontrino realizzato in materiale riciclabile idoneo allo smaltimento. Dalla relazione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 2021 e sulla base dei dati di Assobioplastiche si evince che i manufatti in polimeri compostabili prodotti nel 2020 ammontano a quasi 111.000 tonnellate, con un aumento del 9,6 per cento rispetto al 2019, in linea con l’andamento registrato a partire dal 2018 e correlabile alla commercializzazione di borse biodegradabili e compostabili come imballaggio per alimenti sfusi. Tali manufatti consistono per lo più in borse monouso leggere per asporto merci, borse per la raccolta dei rifiuti organici, sacchetti ultra leggeri per il confezionamento di alimenti sfusi, eccetera.

Negli anni si è quindi registrato un aumento dell’utilizzo di sacchetti compostabili. Permettere che l’uso di scontrini adesivi non biodegradabili vanifichi questi risultati, imponendo inoltre la rimozione quasi mai agevole dell’adesivo stesso prima del riutilizzo del sacchetto, è limitante e irragionevole. La rimozione degli scontrini adesivi dai sacchetti compostabili, inoltre, comporta costi notevoli per gli impianti di compostaggio, i quali già sono sottoposti, soprattutto al Sud, a cattiva gestione e a carenze strutturali. Agevolare i cittadini e, di conseguenza, l’intero iter che conduce al completo smaltimento del prodotto, può contribuire all’incremento del riutilizzo delle borse in plastica e del loro riciclo, integrando così anche il generale obiettivo di sostituzione della plastica. 

 

PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.

(Modifiche agli articoli 226-ter, 261 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° marzo 2023 è vietata l’apposizione in qualsiasi modalità di bollini o scontrini adesivi non biodegradabili e compostabili sulle borse di plastica di cui ai commi 1 e 2 contenenti prodotti ortofrutticoli o sui prodotti stessi ».

2. All’articolo 261, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione del divieto riguarda l’apposizione di bollini o scontrini adesivi di cui al comma 5-bis dell’articolo 226-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro ».

3. All’articolo 263, comma 1, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « e di cui all’articolo 261, comma 4-bis, in relazione al divieto di cui all’articolo 226-ter, comma 5-bis » e al medesimo comma 1, come modificato dal presente comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono destinati all’esercizio e al potenziamento delle funzioni di controllo in materia ambientale ».

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

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