Il testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, adottato a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino), disciplina la materia dell’incandidabilità e prevede il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Per fare un esempio, all’articolo 10, comma 1, si fa riferimento a coloro che, avendo riportato una condanna definitiva per i delitti di associazione di tipo mafioso [lettera a)], o avendo commesso reati contro la pubblica amministrazione [lettera c)], non possono né candidarsi a determinate elezioni, né tantomeno rivestire le relative cariche. L’ipotesi che la presente proposta di legge vuole mettere in evidenza come presupposto di incandidabilità è quella in cui un amministratore locale si renda colpevole di violazione delle normative ambientali. È risaputo che, proprio per via di simili violazioni, nei confronti del nostro Paese sono già state avviate numerose procedure d’infrazione da parte della Commissione europea e le condanne che ne sono derivate hanno imposto pesanti sanzioni. Un caso emblematico è senz’altro quello della depurazione delle acque reflue, una problematica che ha provocato la terza condanna nel mese di ottobre 2021 in ragione dell’inadempimento di più di 600 comuni italiani. Oltre a questi aspetti, c’è da considerare anche il valore che politica e società civile riconoscono alla tutela ambientale. Il discorso sull’ambiente ha infatti assunto sempre più importanza negli ultimi anni, ponendosi al centro delle politiche di inter- vento nazionale ed europeo e costituendo uno dei temi maggiormente sentiti anche tra i giovani. L’ambiente, insomma, è un bene giuridico che cittadini e rappresentanti delle istituzioni cominciano, oggi più che in passato, ad avvertire e curare come tale, un interesse pubblico inderogabile da proteggere attraverso elevati livelli di salvaguardia. È per questo che è necessario prevedere l’incandidabilità dei soggetti che, nella qualità di amministratori locali, si siano resi responsabili o complici dei danni perpetrati all’ambiente. Nel corso degli anni, indifferenza e superficialità sono state le prime cause delle forme più devastanti di inquinamento, e già da tempo ne stiamo pagando le conseguenze in termini sia ambientali sia economici. L’ambiente e il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia sono aspetti fondamentali che rientrano nei valori garantiti dalla Costituzione e influiscono sui più importanti diritti dei cittadini. È dovere delle istituzioni garantirne sempre e comunque la tutela.
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « f-bis) coloro che, ricoprendo la carica di sindaco, hanno contribuito, con condotte omissive o commissive, dolose o colpose, al verificarsi di reati ambientali o comunque a questi connessi accertati anche tramite sentenza di primo grado, per un periodo di dieci anni dall’accertamento della relativa responsabilità ». 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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